Lo Statuto
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DENOMINAZIONE – NATURA – SCOPI – SEDE
Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita la libera associazione denominata “ASSOCIAZIONE GENITORI IC A. VOLTA – COLOGNO MONZESE” con sede a Cologno Monzese (MI), via Turati n. 2 (di seguito “l’Associazione”)
La sede sociale viene transitoriamente stabilita presso il domicilio di un Socio Fondatore, in Cologno Monzese (MI), via Turati n. 2.
La modifica della sede sociale entro il primo anno di attività sociale potrà essere effettuata senza obblighi di sorta con delibera del Consiglio Direttivo.
L’Associazione è, ai sensi dell’art. 36 e segg. del C.C., apolitica, aconfessionale, autonoma, a carattere volontario e democratico. L’Associazione è priva di personalità giuridica e non persegue alcun fine di lucro.
L’appartenenza all’Associazione non configura alcun rapporto di tipo economico, né stabilisce qualsivoglia obbligo od impegno sia tra i soci che tra l’Associazione stessa e i soci.
ART. 2 – SCOPO E FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scopo dell’Associazione è quello di aiutare i genitori a conoscere ed a capire meglio la scuola dei propri figli e a contribuire alla vita della scuola con proposte ed iniziative.
E’ un organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come interlocutore della dirigenza scolastica, del consiglio d’istituto, dei docenti, dei genitori e degli studenti, nonché delle Istituzioni locali.
L’Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di:
- favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe e le relazioni con gli altri organi collegiali e con la Direzione scolastica;
- valutare problemi di varia natura relativi alla struttura scolastica e quelli legati alla vita scolastica in generale, provvedendo a proporre le eventuali più opportune soluzioni;
- organizzare, per quanto possibile, un Osservatorio continuo per il monitoraggio dell’andamento e della qualità di tutti i servizi scolastici, con particolare riguardo alla regolare manutenzione delle strutture ed alla ottemperanza della disciplina sulla sicurezza;
- promuovere la partecipazione dei genitori alla vita dell‘Istituto formulando ed indirizzando al Consiglio di Istituto e/o al Collegio Docenti, affinché siano valutate ed eventualmente comprese nell’offerta formativa, proposte in merito a:
educazione alla salute, educazione ambientale, educazione interculturale, iniziative extrascolastiche, iniziative di formazione per i genitori, ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di sviluppo sociale e culturale del territorio;
- mettere a disposizione della scuola tempo, energie ed idee dei genitori e collaborare in sinergia con le istituzioni scolastiche e territoriali per lo svolgimento di attività di pubblico interesse;
- ricercare e mantenere rapporti con le Associazioni di Genitori di altre scuole e con gli Enti Locali.
- reperire i fondi per finanziare specifiche attività proposte dall’Associazione stessa;
- svolgere ogni altra attività connessa o strumentale per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.
Rientrano, pertanto, tra le attività dell’Associazione:
– organizzare iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, ecc.), anche finalizzati alla condivisione e alla attivazione di sinergie con attività didattico- educative promosse ed organizzate dal corpo docente;
– organizzare iniziative di aggregazione per i genitori e proporre anche azioni di tutela in difesa dei legittimi interessi degli stessi;
– organizzare iniziative educative, ludiche, ricreative, sportive, culturali, didattiche, ecc. rivolte agli studenti, ai loro genitori ovvero alla cittadinanza;
– intervenire nei processi di riorganizzazione della rete scolastica territoriale, nell’interesse, tutela e salvaguardia dei percorsi didattici e formativi e del mantenimento strutturale e logistico dell’integrità operativa dei plessi esistenti;
– sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici ed Enti Privati così da consentire la migliore realizzazione delle finalità proprie dell’Associazione;
– stabilire rapporti con altri enti, associazioni italiane e straniere, associazioni e federazioni aventi analoghi finalità sociali;
– compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall’organo amministrativo per il conseguimento degli scopi associativi, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e di ogni attività che la legge riserva a soggetti diversi dalla presente associazione.
SOCI: CATEGORIE E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
ART. 3 – ASSOCIATI
Possono diventare soci dell’Associazione tutti i genitori degli allievi frequentanti l’istituto comprensivo “A. Volta”, Cologno Monzese (MI).
L’Associazione è composta da: Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aderenti e Soci Onorari.
L’ammissione dei soci avviene su domanda scritta indirizzata al Presidente dell’Associazione.
Sulla domanda di ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, previa verifica dell’inesistenza di cause di incompatibilità previste dal presente Statuto e/o dalla legge.
ART. 4 – CATEGORIE E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
- A) Soci Fondatori: sono i genitori degli allievi frequentanti le Scuole dell’Istituto Comprensivo A. Volta, che hanno fondato l’Associazione come risulta dall’Atto Costitutivo. Sono equiparati ai Soci Ordinari. La qualifica di socio fondatore si conserva con il regolare pagamento della quota sociale. Si decade dalla qualifica di socio fondatore automaticamente dopo la conclusione del periodo di studi da parte del figlio/i. La qualifica di socio fondatore dà diritto di voto e eleggibilità alle cariche sociali.
- B) Soci Ordinari: sono i genitori degli allievi frequentanti le Scuole dell’Istituto Comprensivo A. Volta. La carica di socio si acquisisce con l’adesione all’Associazione e si conserva con il regolare pagamento della quota sociale. Si decade dalla qualifica di socio ordinario automaticamente dopo la conclusione del periodo di studi da parte del figlio/i. La qualifica di socio ordinario dà diritto di voto e eleggibilità alle cariche sociali.
- C) Soci Aderenti: sono i soggetti (genitori, insegnanti, operatori scolastici, cittadini, ecc.) che, seppur non in possesso dei requisiti per ottenere la qualifica di socio ordinario, condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e vogliono aderire alle iniziative ed alla vita associativa. Non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche sociali, salvo incarichi ad acta e/o di natura operativa, attribuite con delibera del Consiglio Direttivo.
- D) Soci Onorari: ha un prevalente valore simbolico. Viene conferito a quei soggetti che si siano distinti per la tutela, la valorizzazione della scuola pubblica e dei temi oggetto delle finalità dell’Associazione
Non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche sociali.
La qualifica di socio dà diritto:
– a tutti di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– a tutti di partecipare alle manifestazioni ed agli incontri promossi dall’Associazione;
– ai Soci Fondatori e ai Soci Ordinari di partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto sul rendiconto annuale nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.
È esclusa la temporaneità della partecipazione.
La quota associativa non è trasmissibile.
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
ART. 5 – QUOTE ASSOCIATIVE
Le quote associative sono costituite da una quota di ammissione annua che verranno fissate annualmente dal Consiglio Direttivo congiuntamente alle modalità ed ai termini di versamento.
In prima applicazione la quota associativa viene determinata dall’Assemblea in €. 10,00 pro capite annui.
È escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.
Il Socio che non si trovi più in grado o non intenda partecipare al perseguimento degli scopi sociali, può recedere, avanzando richiesta scritta. Tale recesso deve essere comunicato per iscritto alla Segreteria dell’Associazione, ha effetto immediato, e di tale recesso il Consiglio Direttivo prende semplicemente atto.
Con il versamento della quota, il socio consente il trattamento dei propri dati personali da parte della Associazione ai sensi della D. Lgs. N.196/2003 e successive modificazioni, e si impegna sia ad accettare tutte le disposizioni del presente statuto sia ad evitare comportamenti che possano nuocere agli interessi ed alla reputazione della Associazione.
I soci che non avranno provveduto al versamento della quota annuale, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, saranno considerati automaticamente decaduti per morosità.
ART. 6 – DECADENZA E DIMISSIONI DELL’ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per decesso, recesso, e per morosità o indegnità. La morosità e la indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo.
ART 7 – FONDO COMUNE
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi dalle quote associative, ma anche da contributi privati volontari, da contributi di enti e di istituzioni pubbliche e private finalizzati anche al sostegno di specifiche attività e/o progetti e/o iniziative, da rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da altre attività e iniziative varie.
ART. 8 – ORGANIZZAZIONE E POTERI
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci
– il Consiglio Direttivo composto da 2 a 11 membri eletti, tra i soci fondatori e i soci ordinari, dall’assemblea dei soci a maggioranza semplice tra tutti soci presenti.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 9
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i Consiglieri eletti, un Presidente, un Vice – Presidente, un Segretario, un Tesoriere.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo; le spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo per l’espletamento delle loro funzioni saranno rimborsate se opportunamente documentate.
I Consiglieri sono rieleggibili.
ART. 10
È facoltà del Consiglio Direttivo delegare ad uno o più soci la responsabilità di seguire aspetti particolari delle attività dell’Associazione e pertanto può attribuire deleghe speciali per l’espletamento di attività straordinarie.
Le deleghe sopra dette hanno valore nell’ambito temporale di vigenza determinata dal Consiglio Direttivo.
ART. 11
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque una volta all’anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo, al preventivo ed all’ammontare della quota sociale ed a quant’altro ritenga necessario.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto verbale su apposito registro. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 12
Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza semplice, su tutti gli argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione attinenti la vita dell’Associazione, salvo quanto di esclusiva competenza dell’assemblea.
ART. 13
Il Consiglio Direttivo resta in carica 2 anni e può essere riconfermato dall’assemblea dei soci.
ART. 14
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza il vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
ASSEMBLEE
ART. 15
L’assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale.
L’Assemblea dell’Associazione è un momento di partecipazione democratica e si occupa di tutti i temi riguardanti la scuola.
Nell’Assemblea i genitori si scambiano informazioni, sottopongono problemi e temi di discussione ed approvano a maggioranza proposte ed iniziative.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci, purché non siano membri del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta.
Ogni socio non può rappresentare più di un socio.
ART. 16
La convocazione di assemblea, è fatta dal consiglio direttivo, almeno due volte l’anno, con comunicazione a mezzo posta elettronica, ed anche, ove possibile, mediante avviso con affissione nelle bacheche di tutti i plessi scolastici, con almeno 5 giorni di anticipo, e recante il giorno, l’ora e la località di convocazione, nonché l’ordine del giorno.
L’assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno un terzo dei soci effettivi.
ART. 17
L’assemblea annuale viene convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per i seguenti adempimenti:
– approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
– definizione del programma di attività annuale;
In caso di particolari ragioni la convocazione può essere differita fino a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
ART. 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, l’assemblea nomina un Presidente pro-tempore.
Il Presidente dell’assemblea nomina un segretario e uno/due scrutatori; in concerto con loro constata la regolarità delle deleghe.
Delle riunioni dell’assemblea si redige il processo verbale, su apposito registro, firmato dal Presidente, dal segretario.
Le Assemblee sono aperte a tutte le componenti della scuola e a chiunque venga invitato a parteciparvi dal Consiglio direttivo.
Chiunque vi partecipi a tale titolo ha diritto di parola, ma non di voto.
ART. 19
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:
in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega almeno la metà dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annua;
in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati aventi diritto di voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Per la validità dell’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile, la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART. 20 – GESTIONE DEI FONDI SOCIALI
Le quote annuali sono versate al Tesoriere che conserva i fondi dell’Associazione e ne dispone secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Nel corso dell’assemblea, il Tesoriere uscente consegna il bilancio approvato e la cassa al Tesoriere eletto.
È comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve.
ART. 21 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni applicabili del Codice Civile.
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